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Cassazione e adeguati assetti: le ordinanze che contano (2023-2026)

Di Andrea Torresi, Commercialista e Revisore Legale · · Lettura: 7 min

La Corte di Cassazione ha iniziato a pronunciarsi sugli adeguati assetti. Due ordinanze tracciano la direzione: una sulla responsabilità degli amministratori, l'altra sul dovere di vigilanza delle banche.

Cassazione, Ordinanza n. 2172 del 24 gennaio 2023

Sezione I civile

L'acquisto di un ramo d'azienda indebitato, non accompagnato da adeguati assetti organizzativi, costituisce atto di mala gestio idoneo a fondare la responsabilità degli amministratori.

Il caso riguardava una società che aveva acquisito un ramo d'azienda gravato da debiti senza predisporre i controlli necessari per monitorare l'impatto sui flussi finanziari. La Corte d'Appello di Venezia, confermata dalla Cassazione, ha qualificato la scelta come mala gestio.

Cosa significa per le PMI: ogni operazione straordinaria (acquisizioni, fusioni, cessioni) deve essere accompagnata da un sistema di monitoraggio adeguato. Non basta la delibera: servono i controlli che ne verifichino gli effetti.

Cassazione, Ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026

Sezione I civile

La carenza di adeguati assetti assume rilievo non solo per l'impresa, ma anche per l'istituto di credito che decide di sostenerla finanziariamente.

Una pronuncia che allarga il perimetro: la Cassazione evidenzia come la banca finanziatrice debba valutare l'adeguatezza degli assetti dell'impresa finanziata. Se finanzia un'impresa priva di assetti, si espone a sua volta a responsabilità.

Cosa significa per le PMI: le banche chiederanno sempre più spesso evidenza di assetti adeguati prima di concedere o rinnovare un finanziamento. Chi non li ha, rischia di vedersi rifiutare il credito o di subirne la revoca.

Il principio sugli amministratori senza deleghe

La Cassazione ha anche chiarito che la responsabilità degli amministratori privi di deleghe operative non può discendere da una generica condotta di omessa vigilanza (che trasformerebbe la responsabilità in oggettiva), ma deve collegarsi alla violazione del dovere di agire informati.

In pratica: anche l'amministratore che non gestisce direttamente deve chiedere informazioni, leggere i report, porre domande. Se non lo fa, risponde per non aver esercitato il proprio dovere di informarsi.

Lo stato dell'arte

La Cassazione non ha ancora una pronuncia “di sistema” sugli adeguati assetti. Ma le ordinanze esistenti indicano chiaramente la direzione: l'art. 2086 c.c. è un parametro operativo di giudizio, non un principio astratto.

Combinando la giurisprudenza di legittimità con quella di merito (in particolare i decreti di Catania 2023, Milano 2024 e Catanzaro 2024), il quadro è:

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Fonti

Questo articolo è redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale (AI Act, Reg. UE 2024/1689, art. 50).